Con l’accattivante, ma ingannevole, titolo di ‘Norme a tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi’ il disegno di legge in parola tende ad introdurre, nel nostro sistema, una sorta di ‘autoregolamentazione’, il cui scopo sarebbe quello di responsabilizzare le categorie interessate (produttori e distributori) nella classificazione dei film: per tutti, vietato ai minori di 10 anni, v.m. 14 anni e, infine, v.m. 18 anni), classificazione proposta in sede, appunto, di autocontrollo e soggetta a ‘convalida’ da parte di una commissione ministeriale nominata dal Ministro per i beni e le attività culturali.
A parte la macchinosità della procedura che, in pratica, interpone al decisivo parere della Commissione ministeriale una pre-valutazione da parte delle categorie interessate (con un allungamento dei tempi di decisione che può risultare paralizzante rispetto a quelli che caratterizzano l’attività cinematografica), il fatto nuovo e decisivo, che basterebbe da solo a rendere inaccettabile il ddl in parola, è che non viene più contemplata, neppure in astratto od in via eccezionale, la possibilità che ad un certo film venga negata la possibilità di essere proiettato in pubblico.
Questo rilievo è fondamentale perché non è giuridicamente ammissibile che un film che risulti “contrario al buon costume” è, dunque, in contrasto con il disposto del codice penale (artt. 528 e 529) e con la stessa Costituzione (art.21, ultimo comma) possa ‘uscire’ nelle sale cinematografiche. E’ bene ricordare , a questo punto, che la citata norma della Costituzione, dopo aver posto un esplicito divieto alle pubblicazioni a stampa e agli spettacoli contrari al buon costume, impegna il legislatore a stabilire ‘provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni’. E difatti, nel nostro ordinamento, la repressione è affidata , come s‘è detto, al codice penale, mentre la prevenzione resta affidata, in materia cinematografica, all’art. 6 –tuttora in vigore e mai modificato- della legge-base 21 aprile 1962, n. 161, con queste parole: “La Commissione di primo grado dà parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume”. E poiché il parere della predetta Commissione è vincolante per il Ministro, questi non può che disporre il (conseguente) divieto all’ ‘uscita’ del film. Che poi, in concreto, le Commissioni siano state di manica larga nell’autorizzare la circolazione dei film (sia pure con l’ovvio divieto ai minori di 18 anni) è tutt’altro discorso. Ma la possibilità di ‘bocciare’ un film, almeno in astratta ipotesi, non può, certo, venir meno senza arrecare un vero e proprio vulnus al dettato costituzionale.
Il fatto che il ddl in parola abbia, di fatto, escluso la possibilità di vietare, in via preventiva, la circolazione di un film, ma soltanto di vietarlo a determinate fasce d’età, fa pensare all’assurdo di una ipotetica scuola (o università) in cui i docenti, dopo aver esaminato gli studenti, possano assegnare loro soltanto un trenta, un ventiquattro o un diciotto, senza mai poter ‘bocciare’ nessuno: neppure chi fa scena muta o ammette di non sapere nulla e, magari, di non aver neppure studiato. La voluta assurdità dell’esempio fatto serve a far capire la analoga assurdità, sul punto, di questo disegno di legge.
Mentre, fino a qualche anno fa, un diniego del ‘visto di censura’ era collegato, anche presso la pubblica opinione, alla presenza, nel film, di pornografia, negli ultimi anni si è aggiunto un problema in più di cui non si può non tener conto: quello della pedo-pornografia, triste fenomeno legato allo sfruttamento sessuale di ragazzi e bambini e alla conseguente violenza esercitata su di loro. E’ evidente che si tratta di attività criminali (fra le più turpi, abiette ed odiose), ma che –questo pare assodato- fruttano enormi guadagni a chi produce (e diffonde) i film e i video nei quali simili attività (delittuose) vengono ‘immortalate’.
Molto opportunamente il nostro legislatore ha provveduto ad emanare disposizioni atte a fronteggiare e contrastare questo infame fenomeno con la legge 3 agosto 1998 n. 269 dall’eloquente titolo ‘Nuove norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove norme di schiavitù”.
A parte le pene previste per chi produce, sfruttando minori, materiale pedo-pornografico –da sei a dodici anni di carcere- e per chi distribuisca o diffonda detto materiale –da uno a cinque anni- questa legge punisce perfino la semplice (consapevole) detenzione di materiale pedopornografico (reclusione fino a tre anni!).
Ora, di fronte alla giusta severità della legge per contrastare la pedopornografia, si avrebbe un assurdo “via libera” che il ddl in parola assicurerebbe ad ogni tipo di film, senza la possibilità di impedire a nessun film di uscire nelle sale cinematografiche e, dunque, neppure ad un’ipotetica pellicola contenente scene o sequenze di carattere pedo-pornografico (!), che subirebbe –tuttalpiù- un divieto ai minori di 18 anni! e che uscirebbe , in contemporanea, anche in un centinaio di cinematografi di prima visione in tutta Italia! (Certamente, poi, in seguito a denunce, interverrebbe la magistratura a processare e condannare i colpevoli, ma dopo quanto tempo? E il danno sociale nel frattempo prodotto?). E’ chiaro che la prevenzione, sempre utilissima e giuridicamente prevista come attività ‘dovuta’, si rivela ancor più necessaria –anzi indispensabile- di fronte a casi ed insidie relativamente nuovi e forse non prevedibili fino a qualche anno fa.
Un’osservazione di fondo, che riguarda l’idea stessa di un’autoregolamentazione in questa materia e dunque, l’impostazione generale del testo, è che l’autocensura e l’autodisciplina sono sistemi che funzionano (o possono funzionare) ad esempio nel mondo anglosassone, anche a causa della scarsa codificazione legislativa che caratterizza quei Paesi ed, in particolare, gli USA. Il nostro ordinamento giuridico, di tipo napoleonico, (come pure quello francese, ecc.) è basato essenzialmente sulla produzione legislativa, mentre la giurisprudenza ha solo il compito di applicare, interpretandole correttamente, le leggi ai casi concreti. Negli Stati Uniti, poi, da cui provengono (e proverranno) la maggior parte dei film da esaminare, opera una potentissima organizzazione come la MPAA (Motion Pictures Association of America) che, oltre a controllare la produzione cinematografica prima che esca sul mercato, détta essa stessa le regole (anche minuziose: vedi il famoso codice Hays ) alle quali le case di produzione devono attenersi (ed è, quindi, abbastanza ovvio che ne verifichi, poi, il rispetto) e, inoltre, contando su un’autorità, un’ autorevolezza ed una forza di persuasione che non sono paragonabili a quella che le corrispondenti associazioni di categoria nostrane (che pure esistono) potrebbero mai esercitare.
Anche per questo motivo mi sembra (ma qui esprimo una valutazione assolutamente personale) che l’idea stessa di un’autodisciplina o di un’ autocontrollo sia da respingere ‘in toto’ come inadatta e/o inefficace ad assicurare (o ad agevolare) una illuminata attività di revisione nel settore cinematografico.
L’idea di introdurre una forma di ‘autocensura’ (sia pure in forma preliminare rispetto ad una eventuale e successiva valutazione da parte di una commissione di tipo ‘ministeriale’) non convince e creerebbe molti più problemi (anche di tipo pratico-organizzativo) di quanto non sembri risolverne suddividendo, in qualche modo, le responsabilità. Pertanto questa ipotesi di autoregolamentazione (da affidare alla categorie interessate) va accantonata e non sembra neppure perfettibile attraverso emendamenti.
La normativa che, invece, appare sicuramente perfettibile è proprio l’attuale legge-base sulla revisione dei film n. 161 del 1962, con le sue successive modificazioni, non tutte felici.
Basterebbe ritornare, a mio modesto avviso, alla legge-base del 1962 con le opportune modifiche introdotte dalla legge 30 maggio 1995 n. 203, che convertiva in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 marzo n. 97.
Nelle commissioni, presiedute da un docente di diritto, erano rappresentati i genitori con ben 4 componenti, contro due rappresentanti delle categorie interessate del settore, oltre agli altri componenti; per ogni membro effettivo era previsto un supplente e le decisioni venivano prese a maggioranza dei componenti (e non dei soli presenti).
Senonchè tutte queste (sagge) disposizioni furono cancellate, tre anni dopo, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, che ridusse da 4 a 2 i rappresentanti dei genitori, abolì i supplenti (rendendo –così- più difficile raggiungere il plenum o, comunque,il maggior numero dei presenti) mentre le deliberazioni venivano di nuovo prese dalla maggioranza dei componenti presenti. Ed i risultati di questa dissennata miniriforma sono sotto gli occhi di tutti: perfino il Tar del Lazio è stato chiamato, da un’associazione di consumatori, ad imporre il divieto (ai minori di 14 anni) ad un film classificato (e, dunque, autorizzato dal Ministero) per tutti. E’ storia di qualche mese fa.
In conclusione, più che formulare proposte di emendamenti ad un disegno di legge che risulta del tutto inaccettabile, conviene –forse- concentrare gli sforzi (e le relative proposte di modifica) sulla legge attualmente in vigore proponendo:
a) la riduzione da 2 ad 1 dei rappresentanti delle categorie interessate (tanto più che il produttore ed il regista del film possono e, se lo chiedono, debbono essere ascoltati per legge);
b) il ritorno dei componenti supplenti nelle Commissioni;
le decisioni da prendere a maggioranza dei componenti (e non dei soli presenti).
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